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Tasse automobilistiche

L’ACI, da più di 100 anni, riunisce gli automobilisti in forma associativa con lo scopo di tutelare e favorire lo sviluppo dell’automobilismo, compiendo studi e ricerche, formulando proposte e soluzioni.
E’ in questa ottica che, già da diversi anni, ACI ha assunto il servizio delle tasse automobilistiche (ex bollo auto): con l’intento di fornire
un servizio di competenza ed esperienza all’Ente che deve ricevere il tributo ed un servizio di qualità e cortesia al cittadino automobilista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la competenza delle Tasse Automobilistiche è passata dallo Stato centrale (Ministero delle Finanze e dell’Economia) alle Regioni.

FAQ : le domande più frequenti poste ai nostri sportelli.

CHI DEVE PAGARE LA TASSA AUTOMOBILISTICA
Tutti coloro che possiedono veicoli (auto, moto o rimorchi) adatti al trasporto di persone e/o cose, anche se questi non vengono usati. Il tributo viene inteso, infatti, come tassa di possesso. Solo per i ciclomotori e le targhe prova, i veicoli trentennali e quelli riconosciuti di interesse storico, la tassa è ancora tassa di circolazione.

QUANDO NON SI DEVE PAGARE
Cessa definitivamente l’obbligo del pagamento nel momento in cui viene a cessare il possesso del mezzo, e cioè nei seguenti casi: vendita, radiazione per esportazione o per demolizione, annotazione della perdita di possesso.
Viene temporaneamente sospeso l’obbligo del pagamento nei seguenti casi di Esenzione: sequestro da parte delle autorità competenti (fino al dissequestro), fermo amministrativo (fino alla revoca), presa in carico da parte di un concessionario o rivenditore di auto (fino alla vendita o comunque fino alla sua “uscita” dal registro di carico), esenzione concessa ai sensi della L.104/92 (nei casi previsti dalla normativa specifica).

COSA SUCCEDE QUANDO NON SI AGGIORNANO I DOCUMENTI
In presenza di un evento che interrompe il possesso del veicolo ma che non viene annotato al PRA, come previsto dal Codice della Strada, all’automobilista viene comunque richiesto il pagamento della tassa di possesso o di eventuali multe stradali intercorse in quanto non è stata data pubblicità all’evento ed è a suo carico, di volta in volta, dimostrare l’evento all’Amministrazione richiedente il tributo o la multa. Per evitare questi inconvenienti e perché gli eventi su indicati abbiano effetto automatico (ai fini della tassa di possesso, di eventuali multe stradali o di eventuali fermi amministrativi), consigliamo di avere cura perché gli eventi di cui sopra vengano sempre regolarmente annotati al PRA.
Per maggiori informazioni sui casi in cui si può richiedere la perdita del possesso di un veicolo o la revoca del fermo amministrativo o comunque su come effettuare una qualsiasi annotazione al Pubblico Registro Automobilistico, ci si può rivolgere all’ufficio URP o si può consultare il sito dell’Ufficio Provinciale ACI www.up.aci.it/cosenza

QUANDO PAGARE
Entro il mese successivo alla scadenza del bollo, se il veicolo è già circolante.
Se il veicolo è nuovo bisogna pagare la tassa di possesso entro la fine del mese di immatricolazione. Nel caso in cui l’immatricolazione sia avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento può essere effettuato entro il mese successivo a quello di immatricolazione. Se invece il veicolo esce da un periodo di esenzione, va rideterminata la scadenza in base alla effettiva data di uscita dall’esenzione.

DOVE PAGARE
Si può pagare la tassa di possesso per auto, moto, rimorchi, autobus e la tassa di circolazione per i ciclomotori presso uno dei seguenti sportelli in contanti o moneta elettronica (bancomat, carta di credito, carta di debito, ecc.):

QUANTO PAGARE
L’importo da pagare si determina in modo diverso a seconda del tipo di veicolo:

  • per una autovettura, in base alla potenza espressa in KW ed alla classe di emissione del motore (cioè in base a quale ecodirettiva esso è stato omologato, se Euro5 Euro4 Euro3 ecc..): quest’ultimo dato lo si ricava in base alla normativa europea indicata sulla carta di circolazione;
  • per autocarri e motocarri, il calcolo della tassa si basa sulla portata in Kg. 

Per gli importi dettagliati, si possono consultare le tabelle allegate:

AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI MOTOCICLI - RIMORCHI - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR)

AUTOCARRI, COMPLESSI: AUTOTRENI - AUTOARTICOLATI

MOTOCARRI - MOTOFURGONI

TARGHE PROVA
 

ESENZIONI DIVERSAMENTE ABILI
I casi previsti dalla legge sono dettagliati nell’approfondimento “Esenzioni”.
La domanda, completa di documentazione in duplice copia e debitamente firmata, può essere spedita oppure consegnarla direttamente agli sportelli della Regione Calabria in Cosenza Viale della Repubblica n° 91. Per maggiori informazioni visitare il sito.

QUESITI 
Ai tutti i Soci l’Automobile Club Cosenza mette a disposizione la casella dedicata di posta automobileclub@cosenza.aci.it per informazioni a carattere generale, mentre i quesiti di natura tributaria per uno specifico veicolo possono essere richiesti dall’intestatario agli sportelli.